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ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE “ BRILLI PERI CLUB VALDARNO –
AUTO E MOTO STORICHE ”

Oggi 14 marzo 2004 in via Girolamo dal Borro al numero 56 a San Giustino Valdarno, provincia di Arezzo, i signori convenuti in qualità di soci fondatori:

SILVO SALVI
STEFANO RICCETTI
ANGIOLO BALSIMELLI
CARLINO GALLETTI
GUALTIERO FABBRINI
FRANCESCO SALVI
FRANCO GALLETTI

riuniti per la costituzione di un’associazione, dichiarano e convengono quanto segue.

E' costituita, in data 14 marzo 2004, tra essi comparenti un’associazione avente la seguente denominazione:

“BRILLI PERI CLUB VALDARNO – AUTO E MOTO STORICHE”

con sede legale in San Giustino Valdarno, via Girolamo dal Borro al numero 56, presso il Signor Silvo SALVI.

L'associazione non ha fini di lucro, ma ha finalità culturali e si propone la salvaguardia del patrimonio costituito dai veicoli storici, condividendo e rispettando gli scopi generali che le associazioni a carattere nazionale riconosciute dalla legge (A.S.I., Registri Italiano Alfa Romeo, Fiat, Lancia, F.M.I.) perseguono e quanto stabilito nell’annesso Statuto.

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato ed il patrimonio è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi, sia pubblici che privati, da eventuali lasciti o donazioni e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

L'associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

A norma di Statuto, sono organi dell'ente: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, Il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Si procede alla nomina da parte dei soci fondatori alle cariche associative. Sono nominati membri del Consiglio Direttivo il signor Silvo SALVI con la carica di Presidente ed i signori Carlino GALLETTI, Stefano RICCETTI, Angiolo BALSIMELLI, Gualtiero FABBRINI, Francesco SALVI, Franco GALLETTI, quali restanti componenti del Consiglio Direttivo.

Si conferisce mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente atto e dell’allegato Statuto presso il competente Ufficio del Registro e a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena operatività all’associazione.

STATUTO DEL “BRILLI PERI CLUB VALDARNO -
AUTO E MOTO STORICHE”
Articolo 1
SCOPO E DURATA
Articolo 2 Articolo 3
PATRIMONIO
Articolo 4
SOCI
Articolo 5
QUOTA SOCIALE
Articolo 6
Articolo 7
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 8
ASSEMBLEA ORDINARIA
Articolo 9
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Articolo 10
PRESIDENTE
Articolo 11
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 12
SEGRETARIO
Articolo 13
TESORIERE
Articolo 14
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 15
COMMISSIONI
Articolo 16
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 17
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 18

SCOPO E DURATA
Articolo 1

Il “Brilli Peri Club Valdarno – Auto e Moto Storiche” è una libera associazione apolitica e senza fini di lucro che si è costituita per riunire gli appassionati del motorismo classico-storico.
Ha finalità culturali e si propone:
a) di reperire, conservare, restaurare i veicoli di interesse classico-storico. Nell’ambito delle attività sociali-solidali essa cura e favorisce il reperimento e la diffusione di notizie attinenti la storia, la fabbricazione, le tecniche di ricostruzione e di restauro dei veicoli d’interesse classico-storico al fine di estendere cognizioni e testimonianze relative al motorismo classico-storico.
b) L’associazione si propone altresì di curare ed accrescere la simpatia e la diffusione culturale del motorismo classico-storico, riconoscendovi caratteristiche tali da farne modello di vita di relazione.
c) L’associazione si propone, infine, di offrire supporto logistico ed istituzionale alle iniziative dei suoi associati, favorendone l’obiettivo solidaristico e aggregativo.
A tali fini è prevista l’organizzazione di raduni periodici in località italiane ed estere, gite e concorsi tra associati ed aggregati, convegni di studio e corsi gratuiti di formazione – informazione (aperti anche al pubblico) sui temi statutari e attinenti.

Articolo 2

La durata del Club è a tempo indeterminato.
La Sede Legale si trova presso il Signor Silvio SALVI, via Girolamo dal Borro 56, San Giustino Valdarno, Arezzo.

PATRIMONIO
Articolo 3

Il ptrimonio del Club è costituito:
a) dalle quote associative;
b) da eventuali contributi, sia pubblici che privati;
c) da eventuali lasciti o donazioni;
d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
e) eventuali eccedenze di gestione.
Il fondo di esercizio è costituito da tutte le voci di entrata, fatta esclusione per una percentuale sull’ammontare delle quote (10%) che costituisce il fondo di riserva, da destinare all’acquisto di beni di rilevante utilità per l’associazione.
Durante tutta la vita del Club, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SOCI
Articolo 4

Il numero dei Soci è illimitato e comprende:
a) i soci fondatori sono quelli che hanno dato vita al Club, presenti all’atto costitutivo del “Brilli Peri Club Valdarno – Auto e Moto Storiche”;
b) è socio ordinario il possessore di veicoli di interesse classico-storico; la sua ammissione viene deliberata nell’anno sociale dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato;
c) è socio simpatizzante l’appassionato di motoristica classica e storica che si riconosca negli scopi sociali; la sua ammissione viene deliberata nell’anno sociale dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato;
d) è socio aggregato il socio di analoga associazione nazionale o internazionale, proponenete autonoma domanda di aggragazione. Non ha diritto al voto in Assemblea. La sua ammissione viene mediante inserimento negli “elenchi degli aggregati”;
e) è socio onorario, chi, designato dal Consiglio Direttivo, per chiari meriti si è distinto nel campo del motorismo storico.
La qualifica di socio si acquista dopo l’ammissione del Consiglio Direttivo, si perde per delibera del Consiglio Direttivo in caso di indegnità votata dall’Assemblea a maggioranza di due terzi dei presenti, in caso di dimissioni presentate con lettera al Presidente almeno due mesi prima della fine di ciascun anno sociale e con valenza per l'anno successivo, in caso di morosità nel versamento delle quote associative per due anni consecutivi.

QUOTA SOCIALE
Articolo 5

Il socio fondatore, ordinario e simpatizzante è tenuto a versare la quota all’atto dell’iscrizione e del suo rinnovo annuale.
Essa può essere variata su proposta motivata del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dell’assemblea a maggioranza semplice.
La quota annuale di socio aggregato dovrà essere inferiore rispetto alle altre categorie di soci e potrà essere variata secondo le modalità di cui sopra.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Il socio onorario non è tenuto al pagamento della quota sociale e del suo rinnovo annuale.

Articolo 6

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme ed in modo tale da escludere la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 7

Gli Organi del “Brilli Peri Club Valdarno – Auto e Moto Storiche”sono:
a) l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria;
b) il Presidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA ORDINARIA
Articolo 8

L'Assemblea dei Soci è sovrana. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, e ad essa hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa al momento dell'Assemblea.
La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente a mezzo lettera inviata ai Soci almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea e contenente l'Ordine del Giorno.
Nell'avviso vengono inoltre indicati data e luogo della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Oltre alla convocazione obbligatoria, l'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta di almeno un quarto dei Soci ordinari e simpatizzanti in regola con la quota sociale e purchè nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
L'assemblea si intende validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due Scrutatori. Al Presidente dell'Assemblea è demandato il compito di verificarne la validità prima che si proceda a deliberare.
I soci aventi diritto di partecipare, possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Nessun socio può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.
L'Assemblea delibera su ogni argomento iscritto all'Ordine del Giorno. In particolare stabilisce l’indirizzo delle attività sociali, discute ed approva il Rendiconto Consuntivo (stato patrimoniale e conto economico) - accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti - ed il Conto preventivo, nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Su indicazione motivata del Consiglio Direttivo revoca le cariche sociali.
Le deliberazioni sono prese con le maggioranze richieste dal codice Civile e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Articolo 9

L'Asseblea Straordinaria viene convocata dagli aventi diritto, cioè dalla maggioranza assoluta dei cosi ordinari e simpatizzanti oppure dal Presidente o dall’intero Consiglio Direttivo ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri. In seconda convocazione con la metà più uno dei propri membri.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle eventuali modifiche allo Statuto, sullo scioglimento del Club, sull’espulsione dei soci, nonchè su provvedimenti eccezionali a carico dei componenti del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni saranno valide con il voto a maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione.
In caso di scioglimento del Club per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PRESIDENTE
Articolo 10

Spetta al Presidente del Club, nominato dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione:
- provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci:
- provvedere all'esecuzione dei deliberata dell'Assemblea dei Soci;
- nominare il Vice Presidente tra i soci ordinari e simpatizzanti, anche esterni al Consiglio stesso;
- amministrare, con il Consiglio Direttivo, il patrimonio del Club;
- compiere, in caso di urgenza, tutti gli atti di ordinaria amministrazione riservati all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da ottenere entro un mese;
- la rappresentanza legale, formale e sostanziale del Club.
Può aprire e chiudere conti correnti e compiervi tutte le funzioni finanziarie richieste per lo svolgimento del suo incarico. Può disporre, con delega scritta, che talune attività finanziarie connesse con il suo incarico siano svolte dal Tesoriere.
Il Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, è autorizzato a strutturare l’associazione, facendo ricorso ai criteri ritenuti più idonei al perseguimento degli scopi sociali.
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Club; in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che governa l’associazione e può deliberare su tutte le materie non specificatamente riservate all'Assemblea dei Soci. Si forma per la prima volta in seno ai soci fondatori presenti all’atto costitutivo dell’associazione ed è composto da 7 (sette) membri ( Presidente –Segretario – Tesoriere – quattro consiglieri).
Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; gli eventuali posti resisi liberi nel corso del quinquennio, saranno coperti dai primi dei non eletti. Ciascun membro del Consiglio non potrà essere rieletto per più di 3 (tre) mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Segretario e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) consiglieri.
Se ritenuto necessario, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva, i Presidenti delle commissioni che il Consiglio Direttivo stesso può nominare per il perseguimento degli scopi sociali.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno 5 (cinque) consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. In ogni caso non sono ammesse deleghe.
I Consiglieri assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio, decadranno dalla carica e verranno sostituiti, fino alla scadenza del quinquennio, dai primi dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi specifici a persone fisiche o giuridiche anche non aventi la qualifica di socio del Club.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni consiglieri parte dei suoi poteri (Comitato Esecutivo).
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di redigere uno o più regolementi interni, per la esecuzione dello statuto e per le sue richieste di integrazione.

SEGRETARIO
Articolo 12

Il Segretario ha il compito di assistere il Presidente nelle sue mansioni sociali.
Per questo può essere delegato dallo stesso Presidente allo svolgimento di particolari attività, onde favorire il funzionamento dell’associazione o per la organizzazione dei raduni, assemblee e convegni. Redige il verbale delle assemblee, delle riunioni del Consiglio, incaricandosi delle formalità di registrazione e tenuta dei libri sociali.

TESORIERE
Articolo 13

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente nelle sue mansioni finanziarie e contabili, predisponendo il rendiconto dell’associazione in conformità con le risultanze dei documenti. Può essere delegato dal Presidente alle esecuzione di determinate operazioni bancarie, con autonomia di firma sui conti correnti sociali.
In particolare provvede alla iscrizione dell’associazione all’Ufficio del Registro (settore delle Società no profit), con osservanza di tutte le condizioni previste dalla normativa, ai fini di una corretta tenuta della contabilità di rendiconto (richiessta del Codice Fiscale). A tal fine è autorizzato a redigere un “regolamento contabile” e ad apportarvi le modificazioni richieste dalle norme di legge, anche per integrare il disposto statutario, laddove mancante e lacunoso.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 14

Il controllo generale dell'amministrazione del Club è affidato ad un Collegio composto da due revisori effettivi e da uno supplente.
Essi sono nominati dall'Assemblea, durano in carica un triennio, sono rieleggibili e possono essere anche esterni al Club.

COMMISSIONI
Articolo 15

Il Consiglio Direttivo, per un razionale svolgimento delle attività statutarie, istituirà alcune Commissioni, i cui Presidenti prenderanno parte, se richiesti - con compiti consultivi - alle sedute del Consiglio stesso.

ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 16

Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo quadrimestre dell'anno successivo il Presidente convocherà l'Assemblea dei Soci nel corso della quale verrà illustrato e posto in votazione il rendiconto economico e finanziario i cui elementi, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno a disposizione dei Soci fin dal momento della convocazione dell'Assemblea.

DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 17

Le cariche sociali sono onorifiche e non retribuite salvo il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo, comprovate da idonea documentazione.

Articolo 18

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.



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